LA MIA PERSONALE DENUNCIA
Io, Paolo Milanesi, nella mia lucida capacità di intendere e di volere, in virtù dei fatti sociali e politici che si svolgono in Italia da dicembre 2019 ed essendo testimone di decisioni particolari da parte del governo italiano, sulla base di:
IN VIRTU’ DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 1 Costituzione italiana
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 3 Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 Costituzione italiana
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 13 Costituzione italiana
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 16 Costituzione italiana
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17 costituzione italiana
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 21 Costituzione italiana
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 24 Costituzione italiana
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 28 Costituzione italiana
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Art. 32 Costituzione italiana
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 38 Costituzione italiana
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 42 Costituzione italiana
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 52 Costituzione italiana
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 54 Costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 90 Costituzione italiana
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91 Costituzione italiana
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 101 Costituzione italiana
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 139 Costituzione italiana
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
IN VIRTU’ DELLLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Come consultabile al sito UNITED NATIONS HUMAN RIGHT
IN VIRTU’ DEI PRINCIPALI DOCUMENTI INTERNAZIONALI SUI PRINCIPI ETICI DELLA RICERCA
Come consultabile al sito dell’ISS
IN VIRTU’ DEI PRINCIPI A TUTELA DI UN VERO CONSENSO INFORMATO
Riguardo il ricatto cui io cittadino italiano vengo sottoposto dallo stato per le vaccinazioni anti covid19 ricordo che in certi paesi sono (come deve essere) previsti risarcimenti ed indenizzi da parte del medesimo a maggior ragione nel caso si tratti di un siero sperimentale.
Ricordando lo STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE in particolare
ART.7 CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ nella definizione e nella specificazione con particolare attenzione (ma non solo) alla specificazione dei termini
g) per «persecuzione» s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali . in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità del gruppo o della collettività;
In considerazione che riguardo determinati TRATTAMENTI SPERIMENTALI:
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siano applicati in Italia dietro ricatto (la sospensione dello stipendio, il non poter accedere a servizi fondamentali per la persona…)
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siano proposti senza ADEGUATA INFORMAZIONE
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siano proposti senza regolare prescrizione medica tralasciando un sano percorso di anamnesi della persona che metterebbe la persona stessa in grado di decidere coscienziosamente con l’aiuto un medico deontologicamente integro e che conosca il suo quadro clinico nella tutela del proprio corpo fisico e della propria salute
-
siano stati segnalati svariati episodi di EFFETTI AVVERSI, non ultimo casistiche che dimostrano come effetto di detti trattamenti sia stata la morte di individui (più di 16 casi accertati)
-
sia trascurato il fatto che detti trattamenti possano nel tempo diventare degradanti per la persona fisica ed essere considerati “inumani”
IN VIRTU’ DEL CODICE DI NORIMBERGA
IN VIRTU’ DEL TRATTATO DI OVIEDO
Come consultabile al sito COUNCIL OF EUROPE
In particolare e non solo:
Articolo 2 – Primato dell’essere umano L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Articolo 5 – Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Articolo 11 – Non discriminazione Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata.
IN VIRTU’ DEL GIURAMENTO DEI MEDICI
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro: – di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione; – di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale; – di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute; – di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte; – di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato; – di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al consenso, comprensibile e completa; – di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto dell’autonomia della persona; – di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita; – di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto delle regole deontologiche e di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione; – di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto; – di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi a disposizione dell’Autorità competente, in caso di pubblica calamità; – di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che osservo o che ho osservato,inteso o intuito nella mia professione o in ragione del mio stato o ufficio; – di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della professione.
IN VIRTU’DEL CODICE DEONTOLOGICO DELL’ORDINE DEI MEDICI
In particolare Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali. Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento. Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente. Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.
IN VIRTU’ DELLA DENUNCIA PROPOSTA DALL’AVVOCATO MARCO MORI
Come consultabile al sito STUDIO LEGALE MARCO MORI
-L’art. 610 c.p. Punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
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PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE
1) Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, con a capo Mario Draghi, stabiliva, in forza dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2.
2) Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni”. Ad esso infatti seguiva il demansionamento ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con conseguente applicazione del diverso trattamento retributivo corrispondente, oppure, qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, come avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con perdita integrale dello stipendio.
3) La norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento non già una normale sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa minaccia e ciò in assenza di un obbligo vaccinale diretto in senso proprio. O i sanitari accettavano di vaccinarsi o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla retribuzione e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato. Anzi lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva effettuarla attraverso il ricatto alimentare. Tutto ciò era solo l’antipasto a quanto sarebbe accaduto successivamente.
4) Con similare provvedimento attuato con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 la tecnica di spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche in riferimento al cd. “green pass”. Dal 6 agosto è stato vietato a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere ad una serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali requisiti sono alternativamente aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti nei sei mesi precedenti dal Sars-Cov-2.
5) Con i successivi decreti legge n. 111/2021 e 127/2021, l’obbligo di greenpass è stato esteso, dapprima al comparto scolastico ed universitario e, quindi, a tutto il mondo del lavoro: chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce il divieto di lavorare e dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.
6) Con decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sono diventati oggetto di ricatto vaccinale: chi non fa il trattamento perde la retribuzione fino al 15 giugno 2022. Con il medesimo provvedimento l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è stata altresì esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati. Insomma per l’esecutivo chi non cede può morire di fame.
7) In una recente conferenza stampa Mario Draghi ha affermato testualmente che chi non si vaccina muore, ed effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può oggi capire che ciò che ha detto è assolutamente vero. La sola cosa che Draghi ha omesso di dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina, non ha infatti detto che i cosiddetti “novax”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi illegittimi decreti.
8) Con i decreti legge emanati nel corso delle festività (n. 221/2021 del 24 dicembre, n. 229/2021 del 30 dicembre e n. 1/2022 del 7 gennaio 2022), il Governo, sempre con il fine di usare metodi di coercizione violenta verso chi non vuole vaccinarsi, ha esteso l’obbligo vaccinale indiretto (“super green pass”), tra l’altro (oltre che per tutta una serie di attività che potrebbero definirsi “voluttuarie”, ma di comune esercizio), per:
– l’utilizzo dei trasporti pubblici;
– la pratica degli sport di squadra anche all’aperto.
Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti con almeno 12 anni di età, inclusi, quindi, studenti delle scuole medie e superiori ed adolescenti in genere.
9) Con l’ultimo, in ordine cronologico, dei provvedimenti in parola, (decreto n. 1 del 7 gennaio 2022), si è ancora alzata l’asticella vietando il lavoro senza avere effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di cinquant’anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l’uso del tampone ogni 48 ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale. Obbligo di tampone da cui i vaccinati sono invece esclusi ancora una volta a riprova di come detto strumento sia una misura prettamente ricattatoria, diretta a spingere al vaccino, e non una scelta diretta alla tutela della salute pubblica. Se fosse la salute l’obiettivo l’obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei non vaccinati. Ma ovviamente l’obiettivo era solo il ricatto.
10) Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza privata posto in essere dal Governo. Vale la pena osservare che una simile azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l’art. 3 Cost., non si vedeva in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali”. La Repubblica ex art. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono sia il pieno sviluppo della persona umana che l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Oggi il governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione dalla società.
11) Tale ricatto non trova alcuna legittimazione neppure nell’art. 32 Cost., norma che consente l’imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto della persona umana”. Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto della persona umana.
In sostanza un ordinamento, al netto di quanto si dirà infra, potrebbe anche introdurre in linea teorica un obbligo vaccinale generalizzato secondo gli stringenti limiti costituzionali e potrebbe prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di adempiere. Tali sanzioni potrebbero riguardare la sfera amministrativa (una multa ad esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale. Ma un ordinamento invece non può legiferare attraverso l’arma del ricatto od imporre sanzioni che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare. La stessa sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto vitto e alloggio.
Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere. Tale tecnica legislativa è radicalmente illegittima anche rispetto all’art. 27 Cost. che pur, fermo il divieto della pena di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La commissione del delitto di cui all’art. 610 c.p. da parte di Mario Draghi e dei suoi Ministri è quindi, ad avviso di chi scrive, manifesta ed indiscutibile.
12) Il delitto in parola assume connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto si estende come detto ai minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità genitoriale), impedendo ai ragazzi, nel periodo più delicato della crescita fisica e dello sviluppo della personalità, addirittura la pratica degli sport di squadra all’aperto! Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, al fine di non privare i figli della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento sanitario sperimentale di cui si ignorano i possibili effetti collaterali a medio/lungo termine, per proteggerli da una malattia per essi oggettivamente non pericolosa!
13) Peraltro, come detto, l’obbligo vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna legittimità visto che gli stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati. Occorre infatti sottolineare come la Corte Costituzionale abbia più volte specificato cosa significhi tale precetto statuendo come la salute del singolo non possa mai essere subordinata a quella collettiva e dunque “che la previsione che esso (il trattamento medico imposto) non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (cfr Corte Cost. 5/2018 e 258/1994). Temporanea dunque è solo quella reazione avversa che si conclude con la guarigione. Nel caso di specie manca poi la stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi.
14) Nel caso di specie manca, poi, la stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi, circostanza che non può essere in alcun modo contestata e che, con riferimento alla situazione attuale ed all’emersione della variante Omicron, è stata ammessa in ogni sede, i dati dell’Istituto Superiore di Sanita sui contagi d’altronde parlano da soli.
15) Non vi è inoltre dubbio alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non concesso che così possano qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti a proteggere dall’infezione in esame, risultino essere trattamenti ultra sperimentali (anche questo può essere negato solo da chi è plagiato dalla propaganda), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell’emergenza, i cui effetti nocivi sia a breve che a lungo termine sono ancora in fase di valutazione; fatto di cui il Governo è perfettamente consapevole come prova la ben nota introduzione del cd. scudo penale in materia di vaccinazione anti Covid.
16) Purtroppo nonostante la valutazione sia in corso, molti degli effetti nocivi a breve termine sono già emersi in questi primi mesi di sperimentazione. Il rapporto numero nove di farmacovigilanza dell’AIFA (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che al 26 settembre 2021 si contavano già 608 morti post vaccino (cfr. pag. 13 del rapporto) di cui il 3,7% su 435 valutati correlabili all’assunzione del farmaco stesso per un totale inaccettabile di 16 morti. Per un 30,6% (133 casi) la correlazione resta indeterminabile ma non esclusa dalla scienza e per un 6,2% inclassificabile per mancanza di elementi sufficienti. In definitiva quindi solo il 59,5 % delle morti avvenute post vaccino non pare correlabile. Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la farmacovigilanza (pag. 11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di eventi gravi avversi di 17 ogni 100.000 somministrazioni. Il tutto con buona pace della normale tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è purtroppo passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene segnalata, anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell’iceberg.
17) I bugiardini dei singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle autorità preposte mano a mano che gli effetti avversi emergono, ad esempio la miocardite e la pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimila inoculazioni, erano effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti ufficialmente solo a luglio 2021.
18) Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse normative Europee. Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come rettificato nella prima erronea traduzione il 5 luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente: “E’ necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”. L’ultima inciso, oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”;
19) Per mero tuziorismo difensivo si sottolinea come l’art. 17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n.d.s. 15.06.2021). Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”.Ed ancora a chiusura: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. In claris non fit interpretatio.
20) Merita infine menzione lo scandalo assoluto del consenso informato. Il Governo impone un trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei ricatti, ma poi pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come completamente spontanea. Solo il deciso intervento della Magistratura potrebbe a questo punto interrompere la deriva autoritaria in essere.
Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente
CHIEDE
Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente Mario Draghi e gli altri Ministri del Suo Governo, siano puniti per il reato di cui all’articolo 610 c.p. Indicato, eventualmente anche in forma aggravata, o per quelli meglio visti e ritenuti che si dovessero evincere dalla presente narrativa.
Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.
Si chiede altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per interrompere le conseguenze del reato in corso visto che il ricatto vaccinale è in piena attuazione, le persone sono purtroppo costrette per sostentarsi a vaccinarsi contro la propria volontà.
Con la massima osservanza.
Il regolamento UE citato, così come rettificato nella prima erronea traduzione il 5 luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente:“E’ necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”.
IN VIRTU’ DELLA CONOSCENZA DI EFFETTI AVVERSI PROVOCATI DA VACCINI ANTICOVID19 SEGNALATI DA UNA FARMACO VIGILANZA ATTIVA
Come consultabili nel sito dell’AIFA
IN VIRTU’ DELLA CONOSCENZA DI EFFETTI AVVERSI PROVOCATI DA VACCINI ANTICOVID19 SEGNALATI DA DIVERSE FONTI RINTRACCIABILI
IN VIRTU’ DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
Come da contributo della giurista Claudia Pretto
in virtù del PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI in particolare Art.4
Art. 4 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale.
In virtù del PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI in particolare Art.4
Art. 4 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.
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Presa coscienza dell’importanza della comunicazione da parte dello Stato in merito all’adozione di deroghe e disposizioni ad organi di tutela sovranazionali ed internazionali
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In riconoscimento e considerazione di articoli inderogabili come:
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diritto alla vita
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a riguardo di esperimenti scientifici
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a riguardo della libertà di professione di fede e di espressione
Nella considerazione che esistono obblighi internazionali grazie ai quali ogni compressione ai diritti civili debba essere monitorata
Nella consapevolezza che esista un COMITATO INTERNAZIONALE per la salvaguardia dei diritti politici e civili e per la salvaguardia dei diritti economici, sociali e culturali atti a garantire criteri di:
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proporzionalità
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ragionevolezza
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temporaneità
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legalità
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non discriminazione
Ad esempio (tra le svariate casistiche):
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fino a che punto un anziano non possa andare in un supermercato per non infettarsi
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ad una persona sospesa dal lavoro, quali strumenti di sussistenza vengano concessi
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con quali criteri scientifici ed etici verificabili si stabiliscano vincoli, obblighi ed imposizioni alla persona umana
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in base a cosa in Italia si sia prorogato lo stato di emergenza oltre i due anni (1 + 1)
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in base a cosa si possa stabilire democraticamente “puoi o non puoi a meno che”
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in base al fatto di quanto dipenda la sicurezza collettiva in funzione dell’utilizzo di un “siero che non immunizza”
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varie ed eventuali
INOLTRE:
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nella valutazione e considerazione che il termine “no vax” giuridicamente non esiste
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in considerazione che l’”hate speech” (linguaggio di odio) non possa essere tollerato oltre un certo limite (Recommendation no. R (97) 20 of the Committee Of Ministers to Member States of the Council of Europe on “Hate Speech”) ma ci si possa appellare ad organi di tutela interna od organismi internazionali
IN VIRTU’ DEI LAVORI DI RICERCA E DI RIFLESSIONE DI:
- Dottor Giuseppe de Donno
- professor Luc Montagnier
- Stefano Montanari
- Dott.ssa Antonietta M.Gatti
- Dott.ssa Lauretta Bolgan
- Dott.ssa Renate Holzeisen
- Mauro Scardovelli (giurista, musicoterapeuta)
- Pietro ratto (storico)
- onorevole Francesca Donato (politico)
- professore Diego Fusaro (filosofo)
- professore Giorgio Agamben (filosofo)
- professore Alessandro Meluzzi (psichiatra)
- Claudia Pretto (giurista)
- Byo blu (canale di informazione)
- radio radio (canale di informazione)
- Arnaldo Vitangeli (giornalista)
- Ancora Italia (partito politico)
- Ital exit (Gianluigi Paragone)
- vari ed eventuali in costante aggiornamento
IN VIRTU’ DEL PATRIMONIO STORICO DELL’UMANITA’
nel rispetto della verità dei fatti e delle testimonianze
INOLTRE:
Sospeso dal lavoro come assistente tecnico presso Liceo Melchiorre Gioia in dicembre per non aver accettato imposizione e ricatto di sottopormi a trattamento con
siero sperimentale
Testimone di una dottoressa che ha goduto in modo sadico in mia presenza della radiazione di colleghi che hanno rifiutato di sottoporsi a siero sperimentale
Testimone di presunti gravissimi effetti collaterali di una persona in seguito a seconda dose di vaccino Pfizer
Testimone di affermazioni contrarie a qualunque etica e fortemente discriminatorie come:
“I non vaccinati, voglio davvero rompergli i c…., voglio davvero farli arrabbiare. E così continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in un’intervista al quotidiano francese “Le Parisien”.
“Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci”. Roberto Burioni
“Devono ridursi a poltiglia verde” Selvaggia Lucarelli
“Riders, sputate nel piatto che consegnate ai no vascs” David Parenzo
“l’invito a non vaccinarsi è un invito a morire” Mario Draghi
“Mi divertirei a vederli morire come mosche” Andrea Scanzi
Varie ed eventuali
IN VIRTU’ DEI PRINCIPI SOPRA ELENCATI E DI TUTTO CIO’ CHE PUO’ RISULTARE UTILE ALLA TUTELA MIA E DI QUALUNQUE ESSERE UMANO
Diffido personalmente e pubblicamente ogni tentativo da parte di medici, istituzioni, politici di intaccare la mia dignità personale e di sottopormi a qualsivoglia ricatto, estorsione o forma di violenza privata e mi impegno a denunciare e contrastare personalmente ogni ingiustizia attraverso le forme ed i modi più indicati in difesa mia e di miei fratelli esseri umani.
Diffido e denuncio pubblicamente le parole, le scelte e gli operati di (tra gli altri verificabili):
Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica)
Roberto Speranza (ministro della salute)
Mario Draghi (Presidente del Consiglio)
Roberto Burioni
e di tutti coloro che per interessi privati sovranazionali hanno imposto e vogliono imporre credenze, regolamenti e trattamenti che possono mettere a rischio la dignità, la sicurezza della persona ed il miglior sviluppo economico e sociale del paese
Diffido e denuncio pubblicamente i media che si sono assoggettati ad un lavoro di propaganda profumatamente pagati per farlo imponendo informazioni anche prive di fondamenti scientifici o storici, proliferando dati non accertabili e diffondendo uno spirito di paura e discriminazione.
Diffido chiunque utilizzi su di me il termine disgustoso ed indegno di “no vacs” in quanto ritenuto offesa alla mia dignità umana, discriminativo e non corrispondente ad alcuna realtà scientifica, psichica e morale.
Diffido e denuncio pubblicamente il medico che senza un’adeguata anamnesi o prescrizione in scienza e coscienza si renda complice dell’inoculazione di un trattamento sanitario con sieri la cui composizione o i cui effetti collaterali non siano accertabili a me ed alla mia famiglia per tutte le generazioni a venire.
Diffido il governo da qualunque decisione sia contraria alla mia dignità umana e vada contro i trattati che la tutelano e la difendono in Italia, in Europa, nel mondo intero.
Questa è la mia volontà di fronte a tutti.
In fede,
Paolo Milanesi
Piacenza 21 gennaio 2022